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Sez. L, Sentenza n. 13786 del 07/11/2001 (Rv. 550067 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Lavoratori del settore dell'amianto esposti a rischio di malattia per oltre dieci anni - Maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici - Applicabilità ai soggetti già fruenti, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, di pensione di vecchiaia o anzianità ovvero titolari di pensione di inabilità - Esclusione - Titolari di pensione o assegno di invalidità - Spettanza della maggiorazione - Fondamento - Conseguenze nel caso di decesso dell'avente diritto.
Stato
decisa il 2001-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550067-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

La maggiorazione secondo il coefficiente 1, 5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art.13 commi settimo e ottavo della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art.1 del D.L. 5 giugno 1993 n. 169 come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n.257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione o di assegno di invalidità; il diritto alla riliquidazione spetta altresì ai superstiti ove il medesimo competesse al dante causa.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)