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Sez. 3, Sentenza n. 3845 del 14/11/1975 (Rv. 378077 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - IN GENERE - LIMITI - FATTI ANTERIORI AL PROCESSO.*
Stato
decisa il 1975-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378077-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - IN GENERE - LIMITI - FATTI ANTERIORI AL PROCESSO.*

L'art 88 cod proc civ - che impone alle parti ed ai loro difensori il dovere di comportarsi in giudizio con lealta e probita - e applicabile soltanto nell'ambito processuale, per il quale e stato specificamente dettato e, pertanto, non puo essere invocato a fondamento di un Obbligo di risarcimento dei danni causati da fatti avvenuti anteriormente all'instaurazione del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)