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Sez. 1, Sentenza n. 15353 del 01/12/2000 (Rv. 542329 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - IN GENERE | Rilevanza ai fini della condanna alle spese - Limiti - Fatti anteriori al processo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542329-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - IN GENERE

Al criterio della soccombenza può derogarsi solo quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall'art. 88 cod. proc. civ.. Tale violazione è rilevante unicamente nel contesto processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, le quali circostanze possono, al più, giustificare una compensazione delle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)