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Sez. 1, Sentenza n. 1982 del 11/03/1996 (Rv. 496273 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - PROGETTO | Stato passivo - Omesse impugnazioni o inesistenza di provvedimenti relativi ad istanze tardive - Esecutività dello stato passivo - Esistenza, qualità o entità del credito e del privilegio - Questioni relative - Riproponibilità in sede di riporto - Preclusione.
Stato
decisa il 1996-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496273-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - PROGETTO

In mancanza di impugnazioni dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato (ovvero dei provvedimenti emessi in relazione alle istanze tardive, ai sensi dell'art. 101 legge fallimentare), resta preclusa al creditore la possibilità di riproporre in sede di riparto le questioni inerenti alla esistenza, alla qualità e all'entità del credito e del privilegio da cui esso sia assistito, in quanto le osservazioni al progetto di riparto (art. 110, comma terzo, legge fallimentare) devono essere limitate alla graduazione dei crediti e all'ammontare della somma distribuita.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 98, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 98, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)