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Sez. 1, Sentenza n. 2854 del 02/04/1997 (Rv. 503438 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Mancata opposizione allo stato passivo o mancata introduzione di dichiarazione tardiva - Conseguenze - Possibilità, per il creditore, di modificare altrimenti la composizione dello stato passivo - Esclusione - Fattispecie in tema di trattenimento di somme indebitamente riscosse in sede di concordato, giustificato con la non precedentemente fatta valere natura privilegiata del credito.
Stato
decisa il 1997-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503438-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

Poiché le opposizioni allo stato passivo devono essere esercitate nelle forme stabilite dall'art. 98 legge fall. e nel rispetto dei termini ivi fissati, mentre le nuove domande di ammissione devono essere introdotte con le modalità stabilite, dall'art. 101 legge fall., per le insinuazioni tardive, al creditore non è consentito, al di fuori di tale regolamentazione (che attribuisce esclusivamente agli organi fallimentari la verifica e la quantificazione dei crediti), prescegliere altre procedure per introdurre rettifiche alla composizione dello stato passivo e modificare, di propria iniziativa, la suddivisione dei crediti ammessi, fra privilegiati e chirografari (nella fattispecie, il creditore aveva trattenuto somme indebitamente riscosse in sede di esecuzione di un concordato preventivo poi risolto, e aveva assunto, allo scopo, la natura privilegiata del suo credito).Nè può invocarsi, in contrario, il disposto dell'art. 140 legge fall. circa il diritto dei creditori di trattenere, in sede fallimentare, quanto riscosso in base al concordato eventualmente risolto. In questo stesso caso, infatti, della risoluzione del concordato preventivo e della conseguente dichiarazione di fallimento, sono privi di efficacia quegli atti che, pur trovando la loro ragione di essere nella procedura concordataria, siano divenuti estranei alle finalità dell'istituto, in quanto eseguiti in violazione della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 140, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 140, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)