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Sez. 5, Sentenza n. 4946 del 17/04/1973 Ud. (dep. 20/06/1973) Rv. 124412 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART 62 N 6 COD PEN - APPLICABILITA SOLO NELL'IPOTESI DI RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1973-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124412-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART 62 N 6 COD PEN - APPLICABILITA SOLO NELL'IPOTESI DI RISARCIMENTO DEL DANNO.*

Il delitto di falsita in cambiale offende non solo il bene primario della pubblica fede, ma anche quello patrimoniale delle persone cui sia stato negoziato il titolo e consente quindi il risarcimento del danno. Pertanto l'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen e applicabile al delitto di falso in cambiale solo nell'ipotesi della riparazione del danno e non in quella dell'attivo ravvedimento. (V 118556, anno 1971 e 113879, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)