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Sez. L - , Ordinanza n. 22359 del 05/08/2021 (Rv. 662102 - 02)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata - Compensazione con l’importo dovuto al lavoratore a titolo di risarcimento del danno - Calcolo di entrambe le voci al netto delle imposte - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662102-02

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In caso di compensazione dell'importo dovuto al lavoratore a titolo di risarcimento del danno con quello costituente la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata, entrambe le voci devono essere calcolate al netto delle imposte dovute, per rendere omogenei, e quindi comparabili, i relativi dati.

Cod. Civ. art. 1126, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)