Sez. L - , Ordinanza n. 21196 del 02/10/2020 (Rv. 658923 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Medici convenzionati con il SSN - Riforma o cassazione della sentenza di condanna dell'ASL al pagamento di somme in favore del medico - Conseguenze - Ritenute fiscali operate sulla quota indebita - Ripetibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
Nell'ipotesi di riforma o cassazione della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore di medici operanti in regime di convenzione, l'ASL ha diritto di ripetere quanto il medico abbia effettivamente percepito e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore, atteso che il caso del venir meno "ex tunc" dell'obbligo fiscale, a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento, non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)