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Sez. L, Sentenza n. 2634 del 29/03/1988 (Rv. 458353 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - DELIBERA DI SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ PREPONENTE - RISOLUZIONE IPSO IURE DEL CONTRATTO - LIMITI - SPECIFICO ACCORDO DI PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CON OGGETTO LIMITATO ALL'ESAURIMENTO DELLE GIACENZE DI MAGAZZINO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458353-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - DELIBERA DI SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ PREPONENTE - RISOLUZIONE IPSO IURE DEL CONTRATTO - LIMITI - SPECIFICO ACCORDO DI PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CON OGGETTO LIMITATO ALL'ESAURIMENTO DELLE GIACENZE DI MAGAZZINO - RILEVANZA.*

Il contratto di Agenzia - ove intervenga la delibera di scioglimento e messa in liquidazione della società preponente, con conseguente cessazione della normale attività produttiva - si risolve ipso jure (ma solo dal momento della delibera stessa), atteso che l'apertura della fase di liquidazione, pur non comportando l'Estinzione della società come persona giuridica, segna il momento della cessazione dell'attività aziendale, intesa come il complesso delle operazioni dirette al perseguimento dei fini produttivi e di lucro dell'impresa, ed è incompatibile - per il venire meno del sinallagma funzionale del contratto - con la prosecuzione del rapporto di Agenzia, il cui naturale ed indefettibile presupposto è costituito dal fatto che la parte preponente sia un organismo dinamico che svolga, con criteri di normalità, l'attività economica di produzione di quei beni la cui vendita rappresenta il risultato finale dell'opera di promozione dell'agente, a nulla rilevando l'esistenza di giacenze di magazzino, a meno che le parti non abbia previsto con uno specifico accordo la prosecuzione del rapporto con oggetto limitato all'esaurimento dei beni già prodotti. (V 160/88, mass n 456784; (V 8661/87, mass n 456120).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1748

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)