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Sez. L, Sentenza n. 160 del 13/01/1988 (Rv. 456784 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO INDENNITÀ SOSTITUTIVA - CLAUSOLA DI CONTRATTO INDIVIDUALE PREVEDENTE LA RIDUZIONE DEL PREAVVISO STABILITO DAL CCNL 20 GIUGNO 1956 IN PRESENZA DI UN COMPORTAMENTO INADEMPIENTE DELL'AGENTE NON COSTITUENTE GIUSTA CAUSA DI RISOLUZIONE IMMEDIATA - NULLITÀ - FATTISPECIE RELATIVE A RIDUZIONE CONTRATTUALE DEL PREAVVISO AD UN SOLO MESE NELL'IPOTESI DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI PRODUZIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456784-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO INDENNITÀ SOSTITUTIVA - CLAUSOLA DI CONTRATTO INDIVIDUALE PREVEDENTE LA RIDUZIONE DEL PREAVVISO STABILITO DAL CCNL 20 GIUGNO 1956 IN PRESENZA DI UN COMPORTAMENTO INADEMPIENTE DELL'AGENTE NON COSTITUENTE GIUSTA CAUSA DI RISOLUZIONE IMMEDIATA - NULLITÀ - FATTISPECIE RELATIVE A RIDUZIONE CONTRATTUALE DEL PREAVVISO AD UN SOLO MESE NELL'IPOTESI DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI PRODUZIONE.*

La disposizione dell'art. 8 dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956 (reso efficace erga omnes con DPR 16 gennaio 1961 n. 145) per gli agenti di commercio - disposizione che prevede che in caso di risoluzione da parte del preponente di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere dato all'agente un preavviso di almeno quattro mesi o dovrà essere corrisposta una equivalente indennità sostitutiva - può essere derogata soltanto in melius a favore dello agente da parte delle norme del contratto individuale e si sostituisce di diritto alle norme meno favorevoli eventualmente in esso contenute. È pertanto nulla la clausola del contratto individuale che preveda la riduzione del preavviso in presenza di un determinato comportamento inadempiente dell'agente, senza che lo stesso nella valutazione preventiva e consensuale fatta dalle parti costituisca giusta causa di risoluzione del rapporto e quindi sia di gravità tale da comportare l'immediata interruzione del rapporto. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto legittima la clausola del contratto individuale che prevedeva la riduzione del termine di preavviso ad un solo mese nell'ipotesi di mancato raggiungimento, da parte dello agente, del minimo di produzione). (V 7053/87, mass n 455232; (V 394/86, mass n 444007).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 20/06/1956 CORTE COST., DPR 16/01/1961 num. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)