Sez. 6, Sentenza n. 9906 del 19/03/1986 Ud. (dep. 26/09/1986) Rv. 173823 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - SOGGETTI DESTINATARI DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IMPUTATO E DIFENSORE CHE HA PROPOSTO L'IMPUGNAZIONE O È STATO DESIGNATO NELLA DICHIARAZIONE DI GRAVAME PROPOSTO DALL'IMPUTATO - OBBLIGO DI NOTIFICARE AL DIFENSORE NOMINATO SUCCESSIVAMENTE - INSUSSISTENZA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - SOGGETTI DESTINATARI DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IMPUTATO E DIFENSORE CHE HA PROPOSTO L'IMPUGNAZIONE O È STATO DESIGNATO NELLA DICHIARAZIONE DI GRAVAME PROPOSTO DALL'IMPUTATO - OBBLIGO DI NOTIFICARE AL DIFENSORE NOMINATO SUCCESSIVAMENTE - INSUSSISTENZA.*
La notificazione dell'avviso di deposito della sentenza impugnata spetta - oltre che all'imputato - soltanto al difensore che ha proposto l'impugnazione e che è stato designato nella dichiarazione di gravame proposto dall'imputato. Analogo avviso non è dovuto invece, anche al difensore che sia stato nominato in un momento successivo ancorché in sostituzione dei precedenti. Allo stesso, invero, per il tassativo disposto del citato art. 151, capoverso II, cod. proc. pen., coordinato con l'art. 133 comma secondo cod. proc. pen. concernente il potere dell'imputato di sostituire i propri difensori con effetto della relativa comunicazione dell'ufficio, va riconosciuta soltanto la facoltà di sottoscrivere i motivi, fermo restando l'Obbligo di presentarli in cancelleria entro il termine di 20 giorni dall'ultima notificazione dell'avviso all'imputato o al difensore indicato nella dichiarazione di gravame.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 133 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 151 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)