Sez. 2, Sentenza n. 9513 del 14/04/1987 Ud. (dep. 01/09/1987) Rv. 176621 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - SOGGETTI DESTINATARI DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA DIBATTIMENTALE IMPUGNATA - INDIVIDUAZIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - SOGGETTI DESTINATARI DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA DIBATTIMENTALE IMPUGNATA - INDIVIDUAZIONE.*
L'avviso di deposito della sentenza pronunciata in dibattimento deve essere notificato, a norma dell'art. 151, comma terzo, cod. proc. pen. al difensore dell'imputato che abbia proposto l'impugnazione e a quello che sia stato designato dallo stesso imputato nella dichiarazione di impugnazione, mentre non va notificato al difensore di ufficio o di fiducia dell'imputato nel dibattimento che non abbia successivamente assunto le qualifiche anzidette. Qualora tale notifica venga egualmente effettuata, essa è irrilevante a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dei motivi. (V sentenza Corte costituzionale 11 maggio 1971 n. 96; (Conf mass n 174270; (Conf mass n 173823; (contra mass n 175694; (contra mass n 172776; (contra mass n 172339; (contra mass n 171881).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)