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Sez. L, Sentenza n. 5040 del 05/09/1988 (Rv. 459839 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAL DATORE DI LAVORO - CONTESTAZIONE DEI CRITERI ADOTTATI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE RETRIBUTIVE - RICORSO INCIDENTALE DEL LAVORATORE - DENUNCIA DELL'ERRONEA LIQUIDAZIONE O DECORRENZA DEGLI INTERESSI SU TALI SPETTANZE - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459839-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAL DATORE DI LAVORO - CONTESTAZIONE DEI CRITERI ADOTTATI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE RETRIBUTIVE - RICORSO INCIDENTALE DEL LAVORATORE - DENUNCIA DELL'ERRONEA LIQUIDAZIONE O DECORRENZA DEGLI INTERESSI SU TALI SPETTANZE - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ.*

Tra il ricorso per Cassazione proposto in via principale dal datore di lavoro in ordine ai criteri adottati per la liquidazione delle spettanze retributive e quello incidentale del lavoratore, volto a denunciare l'erronea liquidazione o decorrenza degli interessi legali sulle stesse, sussiste un rapporto d'interdipendenza che rende il secondo ricorso ammissibile come impugnazione incidentale tardiva, atteso che i due capi della sentenza, investite dalle rispettive impugnazioni, pur se si ricollegano a presupposti particolari o diversi, riguardano entrambi la concreta quantificazione del diritto fatto valere in giudizio e cioè il complessivo assetto attribuito al trattamento economico del lavoratore. (V 2876/83, mass n 427801).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)