diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2876 del 27/04/1983 (Rv. 427801 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - SENTENZA CONTENENTE LA LIQUIDAZIONE DI UNA DETERMINATA SPETTANZA DI NATURA RETRIBUTIVA O PREVIDENZIALE A FAVORE DEL LAVORATORE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DELLA CONTROPARTE IN ORDINE AI CRITERI DI LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DEL LAVORATORE SUL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA ATTRIBUITAGLI E SULLA DECORRENZA DEGLI INTERESSI - TARDIVITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427801-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - SENTENZA CONTENENTE LA LIQUIDAZIONE DI UNA DETERMINATA SPETTANZA DI NATURA RETRIBUTIVA O PREVIDENZIALE A FAVORE DEL LAVORATORE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DELLA CONTROPARTE IN ORDINE AI CRITERI DI LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DEL LAVORATORE SUL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA ATTRIBUITAGLI E SULLA DECORRENZA DEGLI INTERESSI - TARDIVITÀ - IRRILEVANZA.*

Com riguardo alla sentenza che abbia liquidato una determinata spettanza di natura retributiva o previdenziale del lavoratore, e che sia stata impugnata in via principale dalla controparte in ordine ai criteri adottati per tale liquidazione, l'impugnazione incidentale del lavoratore medesimo, rivolta a denunciare il mancato accoglimento della richiesta di rivalutazione della somma riconosciutagli e l'erronea decorrenza degli interessi, può essere proposta tardivamente, a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., in considerazione del rapporto di interdipendenza fra i capi investiti dall'una o dall'altra impugnazione, le quali, pur se si ricolleghino a presupposti particolari, o pongano questioni diverse, riguardano entrambe la concreta quantificazione del diritto fatto valere in giudizio, e cioè il complessivo assetto attribuito al trattamento economico e giuridico del lavoratore. (V 3638/81, mass n 414342).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)