Sez. 1, Sentenza n. 853 del 25/03/1971 (Rv. 350719 - 01)
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - CONFLITTO DI INTERESSI CON IL COMUNE - CONFLITTO FORMALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONFLITTO REALE O POTENZIALE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - CONFLITTO DI INTERESSI CON IL COMUNE - CONFLITTO FORMALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONFLITTO REALE O POTENZIALE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Ai fini della ineleggibilita di un candidato al consiglio comunale, prevista dall'art 15 n 6 tu 16 maggio 1960 n 570, non e necessaria l'esistenza di un conflitto formale, ma e sufficiente un conflitto reale di interessi fra il candidato stesso ed il comune, pur se non ancora esteriorizzatosi in un processo, od anche un conflitto potenziale di interessi. (nella specie e stata ritenuta la sussistenza di un conflitto reale di interessi fra il candidato e il comune, avendo il primo presentato al Provveditorato regionale alle opere pubbliche ricorso, tuttora pendente, per ottenere la modifica del programma di fabbricazione della frazione del comune nella parte riguardante la zona di proprieta del candidato stesso). (Conf 2316'69, mass n 341718' 2172'68, mass n 334354' 530'63).*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)