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Sez. 1, Ordinanza n. 741 del 06/06/1972 Cc. (dep. 19/10/1972) Rv. 122140 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122140-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*

Il disposto dell'art 7, comma secondo, legge 27 dicembre 1956, n 1423, richiede, per la revoca della misura di prevenzione, soltanto che il comportamento attuale dell'interessato sia indice, nel suo complesso, di riadattamento sociale o di attenuazione della pericolosita, tale da non giustificare piu il mantenimento di tutte le limitazioni della liberta personale in precedenza imposte. Sotto tale profilo la buona condotta del soggetto durante l'esecuzione della misura di prevenzione e, soprattutto, il fatto di essersi procurato uno stabile lavoro possono essere correttamente valutati ai fini della revoca o della modificazione della misura stessa, poiche non e necessario che il soggetto fornisca prove di ravvedimento piu rigorose.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)