Sez. 1, Sentenza n. 2491 del 13/10/1989 Cc. (dep. 26/10/1989) Rv. 182351 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Ai fini della revoca del provvedimento che applica una misura di prevenzione è necessario, oltre al decorso di un certo lasso di tempo dall'adozione del provvedimento stesso, l'accertamento del venir meno o del modificarsi delle cause che l'hanno determinato. Tale accertamento, se deve tener conto delle circostanze che hanno formato oggetto di giudizio della magistratura di sorveglianza e degli organi penitenziari, in caso di persona detenuta, nonché dell'assenza di pregiudizi penali e giudiziari riferibili a fatti successivi al provvedimento applicativo della misura o comunque recenti, non può non toccare anche, nell'ottica del giudizio di prevenzione, tutta la condotta della persona. (V mass n 172292; (V mass n 153649; (V mass n 122140).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)