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Sez. 1, Sentenza n. 2491 del 13/10/1989 Cc. (dep. 26/10/1989) Rv. 182351 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182351-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Ai fini della revoca del provvedimento che applica una misura di prevenzione è necessario, oltre al decorso di un certo lasso di tempo dall'adozione del provvedimento stesso, l'accertamento del venir meno o del modificarsi delle cause che l'hanno determinato. Tale accertamento, se deve tener conto delle circostanze che hanno formato oggetto di giudizio della magistratura di sorveglianza e degli organi penitenziari, in caso di persona detenuta, nonché dell'assenza di pregiudizi penali e giudiziari riferibili a fatti successivi al provvedimento applicativo della misura o comunque recenti, non può non toccare anche, nell'ottica del giudizio di prevenzione, tutta la condotta della persona. (V mass n 172292; (V mass n 153649; (V mass n 122140).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)