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Sez. L, Sentenza n. 10251 del 21/11/1996 (Rv. 500685 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Compenso ai medici convenzionati - Per gli assistibili oltre il massimale - Determinazione - Riferimento a tutti - Limiti - In presenza di obbligo di riduzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500685-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

L'art. 34 d.P.R. 16 ottobre 1984, nel prevedere a favore del medico convenzionato un compenso forfettario annuo per ciascun assistibile a carico, escludendo, per gli assistibili oltre il massimale, solo il "contributo forfettario a titolo di rimborso spese per la produzione del reddito", si riferisce alle ipotesi in cui il medico abbia un numero di assistiti eccedente il massimale senza che a suo carico si individui un obbligo di riduzione di tale quota entro termini e limiti fissati, e non si riferisce pertanto a quei medici ai quali, ai sensi della norma transitoria n. 3 del d.P.R. 13 agosto 1981, è stato fatto obbligo di rientrare nel massimale entro una certa data, con la conseguenza che, in difetto di ottemperanza, il compenso annuale forfettario viene parametrato sulla base del solo "massimale", con esclusione della quota eccedente.

Riferimenti normativi: DPR 16/10/1984 num. 884 art. 34, DPR 13/08/1981 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)