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Sez. L, Sentenza n. 5220 del 07/04/2001 (Rv. 545734 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati - Assistiti oltre il massimale - Mancato rientro nei limiti alle scadenze - Compenso complessivo mensile forfettario - Spettanza.
Stato
decisa il 2001-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545734-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

In tema di rapporti tra medico convenzionato e USL, la norma transitoria n. 4 del d.P.R. n.289 del 1987 prevede, in ordine alle scelte eccedenti il massimale di assistiti, l'obbligo del medico di presentare un elenco nominativo di assistiti ricusati, in mancanza di che provvede direttamente la USL e al medico che non ottempera all'obbligo di rientrare nei limiti alle scadenze prefissate viene corrisposto un compenso complessivo mensile forfettario pari al massimale (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la configurabilità, in base alla convenzione, del diritto a onorari relativi agli assistiti mantenuti effettivamente in sovrannumero).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 08/06/1987 num. 289 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)