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Sez. 3, Sentenza n. 9656 del 17/06/1982 Ud. (dep. 21/10/1982) Rv. 155696 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - AMNISTIA - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155696-01

EDILIZIA - IN GENERE - AMNISTIA - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

Poiché in linea di principio l'amnistia di cui al d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 è oggettivamente esclusa per i reati urbanistici in considerazione della loro natura, l'eccezione costituita dalla applicazione del beneficio per costruzioni od opere di "limitata entità", se conferisce al giudice un certo margine di discrezionalità, deve tuttavia essere interpretata in modo rigoroso. In conformità a quanto stabilito nella sentenza 14 aprile 1980 n. 49 della Corte costituzionale, per quanto riguarda, invece, la esistenza o inesistenza di interessi pubblici tutelati da vincoli paesaggistici, storico-artistici, idrogeologici etc., occorre considerare che il decreto di clemenza, benché adoperi il termine "lesione di interessi pubblici" si riferisce pur sempre a vincoli previsti da "strumenti normativi ed urbanistici", sicché il giudice è chiamato ad accertare non i singoli interessi pubblici o una loro lesione in concreto, ma la esistenza di vincoli legislativi o amministrativi, non potendo in tal caso sovrapporre il proprio giudizio discrezionale a quello espresso in anticipo ed in astratto dal legislatore o riservato alla pubblica amministrazione. Conseguentemente l'amnistia non può essere concessa per costruzioni od opere abusive, anche se modeste, relative ad aree sulle quali incidano i predetti vincoli. (contra mass n 153038; (contra mass n 149317; (contra mass n 151431; (contra mass n 152612).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3267 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 42 lett. B, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)