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Sez. 3, Sentenza n. 3453 del 11/02/1985 Ud. (dep. 13/04/1985) Rv. 168674 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - AMNISTIA - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168674-01

EDILIZIA - IN GENERE - AMNISTIA - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

In tema di reati urbanistici, ai fini della esclusione del beneficio della amnistia di cui al d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, è sufficiente l'accertamento della mera esistenza dei vincoli indicati nell'articolo 2 del predetto provvedimento, a prescindere dalla verifica della lesione in concreto di interessi pubblici, stante la valutazione del danno effettuata ex ante dal legislatore. L'amnistia non può conseguentemente essere concessa per costruzioni od opere abusive, anche se modeste, relative ad aree sulle quali incidono vincoli pubblici. (Conf mass n 155696; (Conf mass n 157216; (Conf mass n 154430; (Conf mass n 151662).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)