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Sez. T, Sentenza n. 34277 del 27/12/2025 (Rv. 677276-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Abitazione di tipo signorile - Abitazione di lusso - Autonomia concettuale e normativa - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di imposta di registro agevolata.
Stato
decisa il 2025-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677276-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE

L'attribuzione della categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile) non implica, necessariamente, che l'immobile costituisca anche un'abitazione di lusso, essendo i due concetti autonomi e normativamente distinti, posto che il procedimento di classamento è volto all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini "di lusso", ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, risponde alla finalità di precludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali; ne consegue che ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di registro sulla "prima casa" il carattere non di lusso del fabbricato va verificato sulla sola base dei criteri indicati dal citato d.m., cui rinvia l'art. 2 del d.l. n. 12 del 1985, conv. con modif. in l. n. 118 del 1985, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale.

DM Lavori pubblici 02/08/1969, Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)