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Sez. 5, Sentenza n. 8600 del 23/06/2000 (Rv. 537985 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | "Prima casa" - Agevolazioni - Previste dall'art. 2 del D.L. n. 12 del 1985 - Presupposti - Fabbricati "non di lusso" - Identificazione - Criteri - Rilevanza autonoma della classificazione catastale - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537985-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE

L'art. 2 del D.L. 7/2/1985 n. 12, convertito con modificazioni con legge 5/4/1985 n. 118, nel delimitare il proprio ambito di applicazione alle abitazioni non di lusso, rinvia ai parametri fissati dal D.M. 2/8/69 pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, senza alcun riferimento alle categorie catastali. Ne discende che il carattere non di lusso del fabbricato, per l'applicazione dell'aliquota agevolata di registro sulla "prima casa", deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)