Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 25/07/2001 (Rv. 548454 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Occupazione illegittima ed irreversibile trasformazione del fondo in opera pubblica - Azione del privato per il pagamento di somma corrispondente al valore del fondo - Termine quinquennale di prescrizione - Operatività - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
L'azione del privato, volta ad ottenere il pagamento di somma di denaro corrispondente al valore del fondo perduto a seguito di occupazione illegittima e d'irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica, soggiace al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947, primo comma cod. civ., tenendo conto che l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla Pubblica amministrazione è effetto dell'impossibilità di restituzione del bene, a sua volta dipendente da comportamento illecito dell'Amministrazione medesima, consistente nella realizzazione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini di interesse generale, e che, pertanto, la suddetta azione inerisce non a credito di controvalore in rispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario, ma a credito risarcitorio per fatto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2047, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)