Sez. U, Sentenza n. 12546 del 25/11/1992 (Rv. 479701 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) | Occupazione illegittima e irreversibile trasformazione del fondo in opera pubblica - Azione del privato per il pagamento di somma corrispondente al valore del fondo - Termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947, primo comma, cod. civ. - Operatività - Credito risarcitorio per fatto illecito - Configurabilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.)
L'azione del privato, volta ad ottenere il pagamento di somma di denaro corrispondente al valore del fondo perduto a seguito di occupazione illegittima e d'irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica, soggiace al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947, primo comma cod. civ., tenendo conto che l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla Pubblica amministrazione è effetto dell'impossibilità di restituzione del bene, a sua volta dipendente da comportamento illecito dell'Amministrazione medesima consistente nella realizzazione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini di interesse generale, e che, pertanto, la suddetta azione inerisce non a credito di controvalore in rispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario, ma a credito risarcitorio per fatto illecito (qualificazione recepita, in tema di edilizia agevolata, dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1988 n. 458, che regola l'ipotesi del pregiudizio discendente da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo, e la cui applicabilità, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 486 del 1991, è estesa all'ipotesi della mancanza del provvedimento espropriativo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)