Sez. 1, Sentenza n. 13313 del 29/11/1999 (Rv. 531638 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Deduzione dell'incapacità testimoniale del teste - Sollevata per la prima volta in sede di legittimità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Deve ritenersi inammissibile, in quanto concerne una questione per la prima volta dedotta in sede di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione con il quale, dopo che avanti al giudice di merito d'appello si era contestata - con l'atto d'appello - soltanto l'attendibilità di un teste, ci si dolga che quel giudice non abbia ritenuto l'incapacità testimoniale del teste stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)