Sez. 1, Sentenza n. 5550 del 19/03/2004 (Rv. 571327 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Deduzione dell'incapacità testimoniale del teste - Sollevata per la prima volta in sede di legittimità - Inammissibilità del motivo di censura.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
L'incapacità a testimoniare derivante dalla esistenza, in un soggetto, della qualità di parte, anche virtuale, e di testimone, deve essere eccepita dalla parte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa successiva, altrimenti la nullità dell'assunzione resta definitivamente sanata per acquiescenza. Pertanto, deve ritenersi inammissibile, in quanto concernente una questione per la prima volta dedotta in sede di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione con il quale ci si dolga che non sia stata ritenuta l'incapacità testimoniale di un teste, allorché la sentenza impugnata non tratti di tale questione e il ricorrente non deduca di avere tempestivamente eccepito la nullità della deposizione (indicando, nell'osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale verbale d'udienza o atto abbia sollevato la questione), e di averla riproposta con l'atto d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)