Sez. 3, Sentenza n. 20130 del 09/04/2002 Cc. (dep. 23/05/2002) Rv. 221973 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE | Richiesto dal difensore dell'indagato in sede di investigazioni difensive - Conseguentemente a rifiuto del soggetto invitato a rendere dichiarazioni - Ordinanza di rigetto emessa dal GIP - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE
L'ordinanza di rigetto da parte del GIP della richiesta di assumere, con incidente probatorio, ai sensi dell'art. 391 bis, comma 11, c.p.p., la testimonianza di soggetto rifiutatosi di rendere, su richiesta del difensore, dichiarazioni scritte o informazioni, ai sensi degli artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen. o che abbia dichiarato di volere essere ascoltata alla presenza del P.M. o durante incidente probatorio, non è soggetta a gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568, comma 1, c.p.p.) e l'esigenza di speditezza della procedura, rimanendo altresì esclusa la sua qualificabilità quale provvedimento abnorme, e quindi la possibilità di impugnarla con ricorso per cassazione, dal momento che essa, a prescindere dalla eventuale erroneità della decisione o della relativa motivazione, non può dirsi avulsa dall'intero ordinamento processuale (cd abnormità strutturale) né adottata al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi irrimediabile del processo (cd. abnormità funzionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)