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Sez. 3, Sentenza n. 1399 del 14/12/2011 Ud. (dep. 17/01/2012) Rv. 251645 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE | Investigazioni difensive - Richiesta del difensore - Obbligo del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251645-01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE

La richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 391-bis, comma undicesimo, cod. proc. pen., e diretta a che il G.i.p. proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis com. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)