Sez. L, Sentenza n. 1243 del 05/02/1988 (Rv. 457444 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - IMPRESE MANIFATTURIERE ED ESTRATTIVE - IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO - INCLUSIONE EX ART. 22 DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - IMPRESE MANIFATTURIERE ED ESTRATTIVE - IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO - INCLUSIONE EX ART. 22 DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
La disposizione del secondo comma dell'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (sul finanziamento del servizio sanitario nazionale ecc.), la quale, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33 stabilisce (ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali) che l'espressione imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977 n. 102, deve intendersi comprensiva delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico non ha natura interpretativa, né conseguente efficacia retroattiva, comportando l'estensione, con efficacia ex nunc, dell'ambito delle imprese beneficiarie della fiscalizzazione degli oneri sociali anche alle dette imprese impiantistiche. (Conf 4332/87, mass n 453077; (Conf 3693/87, mass n 452629; (Conf 6061/86, mass n 448384).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)