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Sez. L, Sentenza n. 3693 del 13/04/1987 (Rv. 452629 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO - BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - SPETTANZA EX ART. 22 DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452629-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO - BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - SPETTANZA EX ART. 22 DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33), estendendo (al secondo comma) alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali attribuito alle imprese manifatturiere ed estrattive dell'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977 n. 102, non ha carattere interpretativo bensì innovativo, senza effetti retroattivi, atteso che i due tipi di imprese sono stati tenuti distinti dal legislatore sia all'art. 5 della legge 31 marzo 1979 n. 92, che ha individuato le imprese manifatturiere ed estrattive con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'ISTAT ove esse risultano distinte da quelle impiantistiche, sia anche, successivamente, dall'art. 1 della legge 28 novembre 1980 n. 782 sul riordino della materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. Pertanto prima della entrata in vigore del d.l. n. 663 citato alle imprese impiantistiche non spetta il beneficio suddetto. (V 6061/86, mass n 448384).*

Riferimenti normativi: Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)