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Sez. L, Sentenza n. 14517 del 21/06/2007 (Rv. 598743 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Dichiarazione del creditore resa in giudizio - Estinzione del processo - Efficacia interruttiva.
Stato
decisa il 2007-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598743-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

L'estinzione del processo esclude l'effetto di interruzione-sospensione previsto dall'art. 2945 secondo comma cod. civ. - per il quale, ove l'interruzione sia avvenuta a mezzo di notificazione dell'atto che dà inizio al giudizio o di proposizione di domanda in corso di causa, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio - mentre i singoli atti processuali (nella specie, la dichiarazione personalmente resa dal creditore in giudizio e risultante dal verbale del processo) producono l'effetto interruttivo istantaneo se contengono l'espressione della volontà del creditore di perseguire il soddisfacimento del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 303 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)