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Sez. 2, Sentenza n. 5570 del 08/03/2010 (Rv. 611665 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Prescrizione - Interruzione - Effetti e durata - Estinzione del processo - Effetto interruttivo provocato dalla domanda giudiziale - Persistenza - Estinzione del processo in sede di giudizio di rinvio - Estensione dei medesimi principi.
Stato
decisa il 2010-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611665-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE

L'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo; tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Strada art. 209, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)