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Sez. 5, Sentenza n. 35796 del 11/09/2025 Cc. (dep. 31/10/2025) Rv. 288757-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca - Ammissione allo stato passivo - Incapienza patrimoniale del proposto - Onere della prova a carico del creditore - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288757-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, l'onere della prova dell'incapienza del proposto, che costituisce il presupposto per l'insinuazione al passivo dei crediti chirografari ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, è a carico del creditore, ma può essere soddisfatto anche mediante indizi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della prova dell'incapienza patrimoniale del proposto, la produzione di documenti attestanti le verifiche effettuate presso le banche dati in uso all'Amministrazione finanziaria in epoca coeva alla proposizione dell'opposizione).

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)