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Sez. 1, Sentenza n. 12172 del 20/02/2019 Cc. (dep. 19/03/2019) Rv. 276171 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro di prevenzione - Rigetto della domanda di ammissione al passivo del terzo creditore - Opposizione - Poteri del giudice - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276171-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il tribunale, investito dell'opposizione del terzo creditore avverso il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al passivo, è tenuto ad accertare, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale dell'istante, il fondamento giuridico della domanda sulla base delle risultanze acquisite al processo, tranne che si tratti di eccezioni che possono essere proposte in giudizio solo dalla parte interessata; ne consegue che non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa nel caso in cui il giudice dell'opposizione rigetti la domanda dell'opponente per ragioni diverse da quelle affermate dal giudice di prima istanza. (Fattispecie in cui il giudice delegato alla procedura di liquidazione dei beni aveva rigettato la domanda sulla base esclusiva dell'assenza di prova dei crediti che ne costituivano oggetto, mentre il giudice dell'opposizione l'aveva rigettata sulla base della strumentalità di detto credito all'attività illecita del destinatario del provvedimento di prevenzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)