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Sez. L, Sentenza n. 4807 del 04/10/1985 (Rv. 442212 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE AVVIATO - NECESSITÀ - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEL LAVORO - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442212-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE AVVIATO - NECESSITÀ - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEL LAVORO - INIDONEITÀ.*

La richiesta del datore di lavoro, prevista dall'art. 16 quarto comma della legge 2 aprile 1968 n. 482, in materia di avviamento obbligatorio di invalidi e di appartenenti ad altre categorie protette, non costituisce una proposta contrattuale ex art. 1326 cod. civ., né un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., essendo essa indirizzata non al futuro contraente bensì all'U.P.l.m.o. E configurando il necessario requisito di legittimità del relativo provvedimento di assegnazione del lavoratore, mentre il rapporto di lavoro con l'invalido avviato (o assimilato) o comunque con il lavoratore appartenente alle categorie "protette" non si costituisce ex lege od autoritariamente per effetto di quel provvedimento bensì con la stipulazione del contratto da parte del datore di lavoro e del lavoratore avviato. (Conf 2199/85, mass n 440077; (Conf 1395/85, mass n 439446).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1336, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)