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Sez. L, Sentenza n. 2199 del 28/03/1985 (Rv. 440077 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RICHIESTA DELLE AZIENDE OBBLIGATE ALL'ASSUNZIONE - NECESSITÀ - DENUNCE SEMESTRALI - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440077-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RICHIESTA DELLE AZIENDE OBBLIGATE ALL'ASSUNZIONE - NECESSITÀ - DENUNCE SEMESTRALI - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZA.*

Il rapporto di lavoro con gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482 del 1968 si costituisce - non autoritativamente per effetto dell'atto amministrativo di avviamento - ma per contratto su richiesta delle aziende obbligate all'assunzione (art. 16, quarto comma, legge cit.), richiesta che pertanto - lungi dal costituire un duplicato delle denunce semestrali, alle quali non può essere assimilata e dalle quali non può essere sostituita a meno che non possa riscontrarsi in concreto l'intento del titolare della azienda di procedere a nuove assunzioni di invalidi ed assimilati - rappresenta una manifestazione di volontà "dovuta" e costituisce - non una proposta contrattuale né un'offerta al pubblico perché l'atto è indirizzato all'U.P.l.m.o. E non al futuro contraente - bensì il necessario atto d'impulso del procedimento amministrativo, senza che pertanto possa configurarsi alcun avviamento d'ufficio. Conseguentemente, in Mancanza di tale richiesta, non sussistono il diritto del soggetto protetto all'avviamento obbligatorio presso un determinato datore di lavoro ed il correlativo Obbligo di quest'ultimo di assumere un determinato invalido, od assimilato, bensì trovano applicazione nei confronti del datore di lavoro la diffida a regolarizzare e la sanzione previste dall'art. 23, primo e secondo comma, della legge citata. (nella specie, in particolare, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito secondo cui si versava in ipotesi di Mancanza della richiesta ove la stessa - benché inizialmente inoltrata dal datore di lavoro - fosse stata revocata tempestivamente, ossia prima dell'atto di avviamento da parte dell'U.P.l.m.o.). (V 1262/84, mass n 433405; (V 6395/82, mass n 424017; (V 5765/82, mass n 423502; (V 4291/82, mass n 422270).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)