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Sez. L, Sentenza n. 3010 del 21/03/1998 (Rv. 513840 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Ufficiali giudiziari ed aiutanti - Periodo di servizio come "commessi autorizzati" - Riscatto pensionistico presso la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari - Utilizzabilità dello stesso periodo presso l'assicurazione generale obbligatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513840-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In materia di riscatto, da parte dei soggetti prima svolgenti la funzione di "commessi autorizzati" alle dipendenze di ufficiali giudiziari e poi iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari (in applicazione dell'ordinamento di questi funzionari di cui alla legge n. 1128 del 1951), del periodo assoggettato a contribuzione nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, l'art. 31, ultimo comma, della legge n. 380 del 1955 non deroga alla regola di carattere generale desumibile dall'art. 38 del R.D.L. n. 1827 del 1935, relativa all'inammissibilità di una doppia copertura assicurativa per lo stesso periodo lavorativo, e ciò non solo nel caso di ricongiunzione effettuata entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della nuova disciplina e conseguentemente fruente della riduzione di un terzo del contributo di riscatto, ma anche in ipotesi di riscatto non agevolato, in quanto effettuato successivamente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Legge 18/10/1951 num. 1128, Legge 11/04/1955 num. 380 art. 18, Legge 11/04/1955 num. 380 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)