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Sez. 2, Sentenza n. 2533 del 22/11/1994 Ud. (dep. 15/03/1995) Rv. 200984 - 01

Sentenza - Redazione | Termini - Sospensione feriale - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze nel caso di superamento dei termini di redazione.
Stato
decisa il 1994-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200984-01

Sentenza - Redazione

Ai fini del computo dei termini per la redazione della motivazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen., non si deve tener conto del periodo di sospensione previsto dall'art. 241 bis disp. att. cod. proc. pen., che opera solo per le attività giurisdizionali correlate ad interventi di assistenza e di patrocinio dei difensori e delle parti; con la conseguenza che, se la sentenza non è depositata entro i termini suddetti, ancorché ricomprendenti il periodo feriale, deve comunque essere notificato alle parti private e comunicato al pubblico ministero l'avviso di deposito ai fini dell'impugnazione ai sensi degli artt. 548 e 585 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)