Sez. L, Sentenza n. 5248 del 14/11/1978 (Rv. 395013 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
Nel grado d'appello delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie la nomina del consulente tecnico non e obbligatoria. Infatti l'art 442 cod proc civ, concernente le dette controversie, rinvia alle Disposizioni, dello stesso codice, concernenti le controversie individuali di lavoro, e percio anche all'art 441, nel quale la nomina del consulente tecnico in appello e prevista soltanto come facoltativa. Ne la consulenza tecnica in appello viene resa obbligatoria, nelle cause previdenziali, dall'art 445, che, prevedendo la nomina del consulente, fa rinvio all'art 424, relativo alla nomina del consulente nelle cause individuali di lavoro di primo grado. (Conf 4064/76, mass n 382731).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)