Sez. 3, Sentenza n. 983 del 01/02/1991 (Rv. 470741 - 01)
Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Dichiarazione del terzo - In genere. | Citazione del terzo per la dichiarazione sul credito pignorato - Assegnazione di un termine per comparire irregolare - Conseguenze - Nullità della citazione nel caso di mancato raggiungimento dello scopo - Assegnazione al terzo di un termine a comparire di giorni nove intervallati dai quarantasei della sospensione feriale - Nullità della citazione - Esclusione.
Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Dichiarazione del terzo - In genere.
Nel procedimento di espropriazione presso terzi, la citazione del terzo per la dichiarazione sul credito pignorato non dà luogo di per sè ad un procedimento di natura contenziosa, ma solo ad una particolare fase del procedimento esecutivo sicché l'eventuale irregolarità del termine assegnato al terzo per comparire, per cui non è comminata specificamente una sanzione di nullità, trova disciplina non nelle regole del processo di cognizione ma nella parte generale del libro primo del codice di procedura civile, inquadrandosi così tra i vizi a rilevanza variabile (art. 156, secondo comma, cod. civ.) i quali producono nullità soltanto quando per carenza dei requisiti formali indispensabili impediscano il raggiungimento dello scopo dell'atto, senza che, pertanto, tale nullità sia ravvisabile nel caso in cui venga assegnato al terzo un termine di comparizione di nove giorni, intervallato dai quarantasei giorni della sospensione feriale, in luogo del termine di dieci giorni prescritto ai sensi degli artt. 543, 501 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 501, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)