Sez. L, Sentenza n. 8348 del 26/07/1991 (Rv. 473324 - 01)
Pensioni - Civili e militari (dipendenti pubblici) - Banco di Napoli | Retribuzione differita - Configurabilità - Conciliazioni relative - Disciplina ex art. 410 e 411 cod. proc. civ. - Applicabilità - Divieto ex art. 147 disp. att. cod. proc. civ. - Esclusione.
Pensioni - Civili e militari (dipendenti pubblici) - Banco di Napoli
Il trattamento pensionistico erogato direttamente dal Banco di Napoli integra nella sua totalità una forma di retribuzione differita che trova fondamento nell'art. 36 Cost. ed è equiparata all'indennità di anzianità come forma equivalente di previdenza ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 2120 cod. civ. (testo originario); attesa la natura retributiva, e non previdenziale, di tale trattamento, le conciliazioni ad esso relative sono disciplinate dalle norme di cui agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ., e non trova applicazione il divieto di cui all'art. 147, disp. att. cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 147, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)