Sez. L, Sentenza n. 12211 del 06/05/2024 (Rv. 670986-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Obbligo vaccinale - Sospensione al di fuori delle ipotesi previste - Successiva ricomprensione del lavoratore nella platea dei destinatari - Risarcimento del danno - Sussistenza limitatamente al periodo precedente - Ragioni. PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di obbligo vaccinale anti Covid-19, il dipendente ASL che, illegittimamente sospeso dal servizio nella vigenza del testo originario dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, perché non ricompreso fra i destinatari dell'obbligo, è stato successivamente incluso nella cerchia degli obbligati a seguito delle modifiche apportate alla normativa dal d.l. n. 172 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 3 del 2022, ha diritto al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non corrispostegli, limitatamente al periodo precedente lo ius superveniens, il quale non può rendere retroattivamente legittima una sospensione che tale con era al momento della sua adozione, ma dispone, per il periodo successivo, la sopravvenuta irricevibilità della prestazione.
Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 26/11/2021 num. 172 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 26/11/2021 num. 172 art. 2 CORTE COST., Legge 21/01/2022 num. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)