Sez. 1 - , Ordinanza n. 2981 del 07/02/2020 (Rv. 656879 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - PUBBLICAZIONE | Diritto d’autore - Ritratto fotografico - Riproducibilità senza il consenso dell’autore - Opera scultorea - Applicazione in via analogica - Esclusione - Ragioni.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - PUBBLICAZIONE
In tema di diritto d'autore, l'art. 98 della l. n. 633 del 1941, secondo cui il ritratto fotografico eseguito su commissione può essere riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso dell'autore o della persona ritratta e dei loro aventi causa, non è applicabile in via analogica a tutte le altre opere riproduttive del ritratto, quali quelle pittoriche o scultoree, poiché in esse assume rilievo prevalente l'apporto creativo dell'autore.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 98
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)