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Sez. 1, Sentenza n. 21995 del 01/09/2008 (Rv. 604494 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE | Pubblicazione di ritratto fotografico - Consenso, anche tacito, della persona ritratta - Necessità - Apponibilità di limiti al consenso - Configurabilità - Divieto di pubblicazione del ritratto su determinate riviste - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604494-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE

Ai fini della pubblicazione di un ritratto fotografico di una persona è necessario, a norma dell'art. 96 della legge n. 633 del 1941, il suo consenso, seppure manifestato tacitamente, il quale può, come ogni altra forma di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalità di divulgazione). Ne consegue che il consenso alla pubblicazione del proprio ritratto fotografico su una o su determinate riviste non consente la pubblicazione medesima su riviste diverse da quelle autorizzate.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 88 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)