Sez. 1, Sentenza n. 2458 del 14/10/1966 (Rv. 324759 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - INOSSERVANZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - INOSSERVANZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
A differenza del divieto di proporre nuove domande nel giudizio di appello, che e di ordine pubblico, il divieto di mutare la domanda ed ampliare l'oggetto della lite in primo grado deriva da ragioni attinenti all'interesse privato, per cui la proposizione di domande nuove nel giudizio di primo grado non da luogo a nullita rilevabile d'ufficio, e la preclusione non puo essere eccepita dopo che la controparte abbia accettato il contraddittorio. L'apprezzamento del giudice di merito in ordine a quest'ultimo requisito non e sindacabile in Cassazione, se correttamente motivato. (Cfr.536-64' 519-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)