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Sez. 5 - , Ordinanza n. 27122 del 27/11/2020 (Rv. 659718 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Annullamento giudiziale dell’atto impositivo - Caducazione dell’obbligazione tributaria - Assenza di statuizioni giudiziarie - Effetti - Dichiarazione fiscale - Natura - Conseguenze - Emendabilità - Potere di verificabilità da parte dell'Ufficio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659718-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento tributario, in caso di caducazione giudiziale dell'atto impositivo con conseguente venir meno dell'obbligazione tributaria che ne costituisce l'effetto, in assenza di specifiche statuizioni giudiziarie, confermative o sostitutive, la dichiarazione fiscale del contribuente conserva la natura di atto giuridico in senso stretto, produttivo degli effetti predeterminati dalla legge, di talché è da lui emendabile e suscettibile di nuova verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)