Sez. 5 - , Sentenza n. 27091 del 23/10/2019 (Rv. 655615 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Atto impositivo - Annullamento giudiziale - Rinnovazione avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria - Condizioni - Compatibilità col divieto di doppia imposizione - Necessità - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In caso di annullamento dell'avviso di accertamento da parte del giudice del merito, l'amministrazione finanziaria, se non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia violazione del giudicato, può emettere per il medesimo periodo di imposta un nuovo atto impositivo, purché nel rispetto del divieto di plurime imposizioni di cui all'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dunque previo annullamento, nell'esercizio del potere di autotutela, di quello precedente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)