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Sez. 2, Sentenza n. 1507 del 16/02/1994 (Rv. 485339 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Importanza dell'inadempimento | Proponibilità d'ufficio in caso accoglimento della domanda di risoluzione - Indicazione del motivo della non scarsa importanza - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 1994-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485339-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Importanza dell'inadempimento

A norma dell'art. 1455 cod. civ. il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche di ufficio, il problema della gravità o meno dell'inadempimento ed è tenuto ad indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene l'inadempimento di non scarsa importanza, a meno che non si tratti di inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)