Sez. 3, Sentenza n. 10844 del 05/11/1997 (Rv. 509503 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Integrale inadempimento dell'unica obbligazione dedotta in contratto - Conseguente risoluzione negoziale pronunciata senza alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento - LegittimitĂ - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO
La risoluzione del contratto, anche se pronunciata nella ipotesi di integrale inadempimento dell'unica obbligazione oggetto del negozio, non può, comunque, prescindere dalla valutazione concreta dell'importanza dell'inadempimento dell'obbligato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)